IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Concessione di contributi
 
   1.  La  Regione   promuove   la   formazione   di   strumenti   di
pianificazione  urbanistica  previsti  dalla L.R. 7 dicembre 1978, n.
47, e successive modificazioni, e favorisce gli interventi diretti al
loro approfondimento e alla ricerca su temi  di  specifica  rilevanza
settoriale.
   2.  Per  tali  fini,  ed in particolare per favorire l'adeguamento
degli strumenti di cui al comma 1 alla pianificazione  regionale,  la
Regione,  sulla  base  di  programmi  annuali  approvati dalla Giunta
regionale, concede conributi per la redazione:
     a) dei piani regolatori generali o loro varianti generali;
     b) delle  varianti  specifiche  al  piano  regolatore  generale,
purche' riferite all'intero territorio comunale.
   3.  Tali contributi sono concessi nella misura mssima del settanta
per cento della spesa ritenuta ammissibile.