IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Concessione di contributi 1. La Regione promuove la formazione di strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, e favorisce gli interventi diretti al loro approfondimento e alla ricerca su temi di specifica rilevanza settoriale. 2. Per tali fini, ed in particolare per favorire l'adeguamento degli strumenti di cui al comma 1 alla pianificazione regionale, la Regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, concede conributi per la redazione: a) dei piani regolatori generali o loro varianti generali; b) delle varianti specifiche al piano regolatore generale, purche' riferite all'intero territorio comunale. 3. Tali contributi sono concessi nella misura mssima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.